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LEGGE 6 febbraio 1951, n. 126

Estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, agli Enti locali che provvedono alla esecuzione di opere pubbliche senza il contributo statale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, spettano anche nel caso che tali Enti provvedano senza il contributo dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI