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LEGGE 14 febbraio 1951, n. 103

Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione, avvenuta tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La disposizione del secondo comma dell'art. 58 del Codice civile non si applica per la dichiarazione di morte presunta di persone scomparse in seguito a deportazione avvenuta tra l'8 settembre 1943 ed il 25 aprile 1945.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI