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LEGGE 22 febbraio 1951, n. 94

Norme a favore dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-3-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la costruzione di case popolari da parte di cooperative costituite fra mutilati ed invalidi di guerra muniti di pensione vitalizia di guerra, si applicano le disposizioni contenute nel titolo XI della prima parte del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.
La pensione vitalizia, dovrà essere documentata con riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio.