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LEGGE 1 marzo 1951, n. 85

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati.

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Testo in vigore dal: 4-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'applicazione   delle   norme   di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  23  gennaio  1948,  n.  59,  relative ai termini ed alle
modalita'  di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata
per  gli  anni  1949  e  1950  ed estesa ai contributi dovuti per gli
stessi  anni rispettivamente con le leggi 24 maggio 1949, n. 268 e 23
dicembre 1949, n. 951, e' ulteriormente prorogata per l'anno 1951.
  I  versamenti  dovranno  essere  effettuati  in quattro rate uguali
scadenti:  la  prima  rata  entro  il  5 marzo, la seconda entro il 5
giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre
1951.