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LEGGE 23 dicembre 1949, n. 951

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1950.

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Testo in vigore dal:  14-1-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, prorogata per l'anno 1949 ed estesa, ai contributi dovuti per lo stesso anno con la legge 14 maggio 1949, n. 268, è prorogata per l'anno 1950 ed estesa ai contributi dell'anno medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1949

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI