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LEGGE 19 febbraio 1951, n. 74

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-3-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  aliquote  dei  contributi  dovuti per l'assicurazione contro le
malattie  dei  lavoratori  dell'industria  previste  nella tabella B)
allegata  al  decreto  legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n.
213, sono sostituite dalle seguenti:
    a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento
della retribuzione lorda;
    b)  per  l'assicurazione  degli impiegati e loro familiari: 4 per
cento della retribuzione lorda.
  Per   la   determinazione  degli  elementi  della  retribuzione  da
considerarsi   ai   fini   del  calcolo  dei  contributi  dovuti  per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  le malattie, si applicano le
norme  contenute  nel  decreto luogotenenziale 1 agosto 1945, n. 692,
concernente  la  determinazione  degli elementi della retribuzione da
considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni
familiari.
  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma si applicano anche ai
contributi  dovuti all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti
di  diritto  pubblico;  all'Ente  di previdenza e di assistenza per i
lavoratori  dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per
gli impiegati agricoli e forestali.