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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
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Testo in vigore dal:  15-3-1951 al: 20-3-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui.