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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 72

Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/01/1993)
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Testo in vigore dal: 21-3-1993
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Camere  di  commercio,  industria  ed agricoltura provvedono ad
effettuare   la   rivalutazione  dei  fondi  per  il  trattamento  di
quiescenza   dovuto   al  personale  dei  ruoli  previsti  dal  regio
decreto-legge  3  settembre  1936,  n. 1900, convertito in legge, con
modificazione,  con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli
stipendi  attuali,  aumentati  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 29
aprile  1949,  n.  221,  e successive variazioni. Detta rivalutazione
sara'  fatta,  anno  per  anno,  in  base  alla  aliquote complessive
applicate  per  la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i
rispettivi interessi legali annui.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L.  18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla
L.  19  marzo  1993,  n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 15) che
"l'articolo  1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 , si interpreta nel
senso  che  l'indennita'  integrativa  speciale,  nonche'  ogni altro
emolumento   quiescibile  accessorio  allo  stipendio  tabellare,  ad
eccezione  della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi
nei  fondi  di  previdenza  a capitalizzazione a decorrere dalla data
della  loro  istituzione  e  fino alla data della loro soppressione e
sostituzione,   ovvero  del  loro  assorbimento  e  per  gli  importi
effettivamente  percepiti  dagli  interessati,  con  esclusione della
rivalutazione di cui all'articolo stesso".