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LEGGE 3 gennaio 1951, n. 41

Collocamento in missione per un triennio, presso le Facoltà di magistero e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati di maestri elementari di ruolo, per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 140 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e modificato con regio decreto 24 gennaio 1929, n. 145, è sostituito dal seguente:
"Presso le Facoltà di magistero delle Università degli studi e presso gli Istituti superiori di magistero pareggiati il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a destinare insegnanti di ruolo delle scuole elementari di Stato in numero complessivamente non superiore a sessanta, per frequentare il corso triennale di studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica. Essi conservano la sede e il diritto allo stipendio e alle indennità di carovita e di studi.
"Per la scelta di tali insegnanti, nel numero da determinarsi di volta in volta, il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli, secondo le norme che saranno fissate con regolamento".
Il regolamento di cui al precedente capoverso sarà emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI