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LEGGE 29 gennaio 1951, n. 37

Inclusione dell'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 e per la somma annua di L. 25.000.000, fra gli enti beneficiari dei contributi concessi con l'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'art. 6 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è aggiunta la seguente lettera: d) a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'avviamento al lavoro dei privi di vista, lire 25 milioni.