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LEGGE 15 gennaio 1951, n. 34

Modificazioni alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, è modificato come segue:
"Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1951

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI