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LEGGE 4 gennaio 1951, n. 5

Soppressione dell'Ufficio combustibili liquidi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-1-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le attribuzioni previste dalle leggi sulla disciplina della produzione e del commercio dei combustibili liquidi sono esercitate dal Ministero dell'industria e del commercio, salvo la competenza delle altre amministrazioni.