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LEGGE 21 agosto 1950, n. 822

Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-10-1950 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, è aggiunto il seguente capoverso:
"Il personale stesso sarà inquadrato tenendo conto della complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento e sarà assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianità di grado come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI DE GASPERI - GONELLA - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI