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LEGGE 10 agosto 1950, n. 724

Miglioramenti delle pensioni della gente di mare.

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Testo in vigore dal: 19-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico
della  gestione  marittimi  e  della  gestione  speciale  della Cassa
nazionale  per  la  previdenza marinara beneficiano alla, data del 30
giugno  1949,  e' maggiorato, a decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al
31   dicembre   1950,   di   un   particolare  assegno  complementare
corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.
  Tale  assegno  e'  dovuto  anche ai titolari di pensione del "Fondo
Adria".
  Ai  titolari di pensione di cui al presente articolo continuera' ad
essere  corrisposto  l'assegno supplementare di contingenza stabilito
dalla legge 14 giugno 1949, n. 322.