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LEGGE 10 agosto 1950, n. 665

Proroga delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

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Testo in vigore dal: 21-9-1950
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  di  un  quinquennio  stabilito  per il godimento delle
agevolazioni    tributarie    previste    dal   decreto   legislativo
luogotenenziale  7  giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni e
integrazioni, e' prorogato ad 30 giugno 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a By di Ollomont, addi' 10 agosto 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - ALDISIO -
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI