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LEGGE 4 luglio 1950, n. 590

Denuncia dei beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1954)
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Testo in vigore dal:  2-9-1950 al: 30-11-1954
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È data facoltà al Ministero del tesoro di disporre con propri decreti l'accertamento della consistenza dei beni, diritti ed interessi italiani situati all'estero, che possano essere soggetti a perdita per effetto del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.
Con gli stessi decreti potrà essere stabilito e regolato, ai fini suindicati, l'obbligo della denuncia dei suddetti beni, diritti ed interessi da parte dei rispettivi titolari.
L'adempimento dell'obbligo di cui al comma precedente, nel termine all'uopo prescritto, estingue l'infrazione di omessa denuncia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle vigenti disposizioni.
L'inosservanza dell'obbligo di denuncia di cui al secondo comma è punita con l'ammenda fino a lire trentamila.