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LEGGE 9 giugno 1950, n. 393

Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1950)
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Testo in vigore dal: 9-8-1950
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui al decreto legislativo luogotenenziale 23
marzo  1946,  n.  214,  concernenti  l'autorizzazione  agli  Istituti
esercenti  il  credito  fondiario  ed  agli  altri  enti  o istituti,
indicati   nell'art.   4   dello   stesso   decreto,   di   applicare
temporaneamente  un  diritto  di  contingenza  quale  addizionale del
diritto  di  commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo))
gia'  prorogate  con  la  legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad
avere  efficacia  dal  1  gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la
seguente  modificazione  al  secondo  comma  dell'art.  1 del decreto
medesimo:
  "La  misura  del  diritto  di  contingenza  non potra', aggiunta al
diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83,
superare  gli  importi  sottoindicati per ogni cento lire di capitale
originariamente mutuato:
    lire  1,50,  per  le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
    lire  1,40,  per  le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
    lire  1,30,  per  le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
    lire  1,20,  per  le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
    lire  1,10,  per  le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

                                                   Visto,          il
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