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LEGGE 20 maggio 1949, n. 330

Proroga al 31 dicembre 1949 delle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'applicazione del diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario.

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Testo in vigore dal:  1-7-1949

La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica. hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernente l'autorizzazione agli istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti od istituti indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo, hanno efficacia anche per l'anno 1949.