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LEGGE 3 giugno 1950, n. 392

Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-7-1950 al: 14-9-1950
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, è sostituito dal seguente:
"La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori e coltivatori diretti".