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LEGGE 18 aprile 1950, n. 258

Concessione di finanziamenti per acquisto macchinari, attrezzature e mezzi strumentali vari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-5-1950
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccolo ed
artigiane,  sia  industriali  che agricole, in quanto le medesime non
possano  avvalersi  congruamente  dei finanziamenti in dollari di cui
alle  leggi  3  dicembre  1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a
quelle  che  ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario
1949-50,  il  Ministro  per  il  tesoro e' autorizzato a prelevare la
somma  di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della
legge  4  agosto  1948,  n.  1108,  a  valere  sulle  disponibilita',
afferenti  agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica
approvato  con  la  legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno
fiscale 1948-49.
  Tali  finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza
dei  due  quinti  ad  imprese  che  svolgano  la  loro  attivita' nei
territori  dell'Italia  meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8
del  decreto  legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla
legge 29 dicembre 1948, n. 1482.