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DECRETO-LEGGE 18 aprile 1950, n. 142

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1950, n. 331 (in G.U. 17/06/1950, n.137).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2001)
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Testo in vigore dal:  18-4-1950 al: 7-9-1951
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta, di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed essenze per preparare liquori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Misura dell'imposta.


La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 32.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.
Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.