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LEGGE 29 dicembre 1949, n. 959

Proroga di provvidenze a favore del teatro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1950 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le provvidenze a favore del teatro, previste dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, sono prorogate sino al 31 dicembre 1954.