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LEGGE 29 dicembre 1949, n. 958

Disposizioni per la cinematografia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1950 al: 5-2-2004
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:
a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
b) accerta la nazionalità dei film;
c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo, della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia, ed all'estero;
e) esercita la vigilanza, sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
f) esercita la vigilanza, governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.