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LEGGE 23 dicembre 1949, n. 949

Conservazione del posto per i lavoratori richiamati alle armi per completare i corsi allievi ufficiali o compiere il servizio di prima nomina interrotti a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-12-1949 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le disposizioni del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, concernente la conservazione del posto ai lavoratori delle classi 1924 e successive, chiamati alle armi per servizio di leva, sono estese ai lavoratori delle classi anteriori al 1921, che, avendo dovuto interrompe i corsi allievi ufficiali di complemento o non avendo potuto compiere il servizio di prima nomina in dipendenza degli avvenimenti successivi all'8 settembre 1943, siano o siano stati, in data successiva a quella, di liberazione delle singole Province, chiamati alle armi per completare i corsi predetti o per compiere il servizio di:
prima nomina e che, in conseguenza e di detta chiamata alle armi, siano incorsi o possano incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro.