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LEGGE 15 dicembre 1949, n. 945

Modificazioni alla legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

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Testo in vigore dal: 31-12-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che,  ammessi  ai  benefici  accordati dalla, legge 8 marzo
1949,  n.  75,  siano  incorsi  nella decadenza prevista dal 1° comma
dell'art.  13  per la mancata presentazione della copia autentica del
contratto  di  commessa  regolarmente  registrato,  possono proporre,
entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, una
istanza,  motivata  al  Ministro  per  la  marina  mercantile  per la
rimessione in termini.
  Il  Ministro,  qualora  ritenga  giustificata  l'istanza sentito il
parere  del  Comitato di cui all'art. 3 della detta legge integrato a
tale  scopo  da,  due  rappresentanti  dei datori di lavoro e da, due
rappresentanti  dei prestatori di opera nominati dal Ministro stesso,
assegna  ai  committenti un nuovo termine entro cui il contratto, ove
non sia stato nel frattempo presentato, dovra' essere prodotto, ed un
termine entro cui la costruzione dovra' essere iniziata.
  I nuovi termini non possono essere superiori rispettivamente a mesi
3 e a mesi 6 a decorrere dalla data, del provvedimento ministeriale.