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LEGGE 29 ottobre 1949, n. 901

Modificazione della tabella B allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-12-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ferma restando l'assegnazione complessiva di ventiquattro posti ai gradi 8°, 9° e 10°, nella tabella B, allegata al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il numero dei posti assegnati in detta tabella, per i singoli gradi predetti, è modificato come appresso:

Grado 8° - Ispettore principale . . . . . . n. 15
" 9° - Ispettore . . . . . . . . . . . " 7
" 10° - Ispettore aggiunto . . . . . . . " 2

Alla spesa relativa a tale modificazione sarà provveduto con lo stanziamento già iscritto al capitolo n. 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1948-40.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1 luglio 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1949

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA - SCELBA - PACCIARDI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI