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LEGGE 24 ottobre 1949, n. 893

Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione.

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Testo in vigore dal: 18-12-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  aggiunta  alla  spesa,  di  lire 20 miliardi autorizzata con la
legge  29  dicembre 1948, n. 522, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
lire  200  milioni  per l'esecuzione ii opere pubbliche straordinarie
urgenti   a   pagamento   non   differito,  anche  di  competenza  di
Amministrazioni  provinciali  e comunali, di Istituzioni pubbliche di
beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.