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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 522

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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Testo in vigore dal:  10-6-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1


A decorrere dal 1 giugno 1947, agli ufficiali giudiziari, i quali con i proventi indicati nel n. 1 dell'art. 1 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, al netto delle indennità di trasferta, dei diritti fissi per le notificazioni a mezzo della posta, dei diritti di accesso, delle spese per i commessi in misura non superiore a L. 850 mensili per ciascun commesso, della tassa erariale del 10% di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e del 10% per le rimanenti spese, non vengono a conseguire annualmente quelli delle Preture e dei Tribunali L. 78.487,40 e quelli delle Corti di appello e della Cassazione L. 80.170,40, è dovuta un'indennità, a titolo di supplemento, fino a raggiungere tali limiti.
Questa retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari è aumentata, per quelli addetti alle Preture e al Tribunali, a L. 80.170,40 dopo il primo quadriennio di servizio, a L. 83.199,80 dopo il secondo, a L. 86.566,80 dopo il terzo, a L. 89.595,20 dopo il quarto e a L. 92.288 dopo il quinto, e per gli ufficiali giudiziari addetti alle Corti a L. 83.199,80 dopo il primo quadriennio, a lire 86.565,80 dopo il secondo, a lire 89.595,20 dopo il terzo, a L. 92.288 dopo il quarto e a L. 95.990,60 dopo il quinto, tenendosi conto in ogni caso, per i detti aumenti, anche del servizio prestato da ciascun ufficiale giudiziario prima della legge 24 marzo 1921, n. 298.