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LEGGE 29 luglio 1949, n. 531

Maggiorazione del sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-9-1949 al: 18-2-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il sussidio dello Stato per la ricostruzione dei fabbricati distrutti o danneggiati dai terremoti fra il 1908 e il 1936 incluso è maggiorato nella misura di 3,33 volte rispetto a quello previsto dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940.
Tale maggiorazione si applica, ai sussidi concessi o da concedere per lavori che alla data di entrata in vigore del detto decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 940, erano ancora da eseguire.