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LEGGE 29 luglio 1949, n. 487

Estensione delle disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, ai dipendenti statali dichiarati dimissionari d'ufficio anteriormente al 28 ottobre 1922 per aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste.

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Testo in vigore dal: 25-8-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento   autonomo,   che   sia  stato  dichiarato  dimissionario
d'ufficio   nelle   condizioni   previste  dall'art.  1  del  decreto
legislativo  12  dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni
di  cui  agli  articoli  1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre
1947, n. 1488.
  Al  personale  non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime
condizioni  si  applicano  le  disposizioni  degli articoli 3 e 4 del
decreto  legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non
si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed
in  generale  a  coloro  che  fossero stati assunti precariamente per
servizi o lavori non aventi carattere di continuita'.
  Le  domande  di  cui all'art. 1, comma quarto, ed all'art. 3, comma
primo,  del  decreto  legislativo  12 dicembre 1947, n. 1488, debbono
essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di
entrata  in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora
rimpatriati  il  termine  decorre dalla data di rimpatrio. Le domande
gia' prodotte sono ritenute valide.