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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 dicembre 1947, n. 1488

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1951)
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Testo in vigore dal:  23-1-1948

Art. 2


A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal comma primo del precedente articolo, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, è corrisposto lo stipendio inerente alla anzianità nel grado risultante dalla ricostruzione della carriera, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.