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LEGGE 5 giugno 1949, n. 306

Proroga del mantenimento in servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti in servizio nelle aziende private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-6-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1917, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, ed infine prorogato al 31 maggio 1949, è ulteriormente prorogato al 31 maggio 1950.
Per la durata di detto periodo, in caso di licenziamento per giusta causa, i lavoratori contemplati nel comma precedente debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.