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LEGGE 21 aprile 1949, n. 185

Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-5-1949 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Le indennità mensili di aeronavigazione normale e di pilotaggio normale, di cui ai nn. 1 e 2 della lettera a) degli articoli 1 e 2 della norma sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono stabilite nella misura risultante dai nn. 1 e 2 delle annesse tabelle A. e B.
Le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio per servizi speciali di cui alla lettera b) dei sudetti articoli 1 e 2 sono stabilite nella, misura risultante dalle annesse tabelle C e D.