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LEGGE 29 marzo 1949, n. 162

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-5-1949 al: 29-1-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'esenzione dalle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, prevista dal regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1362, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 806, è estesa, per la durata, di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino già di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite e siano già stati regolarmente immatricolati nel Registro aeronautico nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1949

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI