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LEGGE 1 aprile 1949, n. 94

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operato a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-4-1949 al: 17-3-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.
In deroga alle disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'art. 2429 del Codice civile.