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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1948, n. 1647

Modificazioni al regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-3-1949
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416;
  Vista   la   legge   9   maggio   1940,  n.  368,  sull'ordinamento
dell'Esercito, e successive modificazioni;
  Visto il regio decreto 17 novembre 1932, concernente L'approvazione
del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;
  Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 339, contenente
modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario
militare territoriale;
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa,  di concerto con i
Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il  primo  comma  del  paragrafo  717  del regolamento sul servizio
sanitario militare territoriale, quale risulta sostituito dal decreto
luogotenenziale 26 aprile 1915, n. 339, sostituito dal seguente:
  "Paragrafo  717.  -  L'ufficiale  medico  che  procede  alle visite
indicate  nelle  lettere a), b), d), e), g), h), l) del paragrafo 712
ha  diritto  ad un compenso di L. 100 per ogni individuo visitato, ad
eccezione  del  personale  civile  del Ministero della difesa; per le
visite  indicate  alla  lettera o) ha diritto ad un compenso di L. 25
per  ogni individuo visitato, per le visite indicate nella lettera p)
ha  diritto ad un compenso di L. 50 per ogni impiegato dipendente dai
vari Ministeri, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
per  le visite indicate nella lettera i) ha diritto ad un compenso di
L.  50  indistintamente  da  tutti  quelli  che  sono stati visitati,
eccezione  fatta  per  gli  ufficiali  e  gli  impiegati  in servizio
dell'Amministrazione dell'esercito".
  Il secondo comma dello stesso paragrafo 717 e' abrogato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a, Roma, addi' 16 novembre 1948

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                 - SCELBA -- GRASSI -
                                                                PULLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 febbraio 1949
  Atti del Governo, registro n. 26, foglio n. 97. - CARLOMAGNO