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LEGGE 14 febbraio 1949, n. 41

Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni.

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Testo in vigore dal: 18-3-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma, dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n.
2529, e' abrogato.