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REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 2529

Trattamento di previdenza da usarsi al personale delle ferrovie dello Stato, non iscritto al fondo pensioni e proveniente da ferrovie secondarie. (023U2529)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1949)
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Testo in vigore dal:  18-3-1949
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Art. 2




Agli agenti di cui all'art. 1 che siano inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno applicate le disposizioni per il regolamento della previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, 5, 6, 9, 12, 19, 27 e seguenti.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 FEBBRAIO 1949, N. 41))
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