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LEGGE 12 febbraio 1949, n. 23

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-2-1949 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1948, n. 1419, contenente modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini, con la seguente modificazione:
L'ultimo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"Sullo zucchero interimaid, già venduto per impieghi industriali nel territorio nazionale, ed ancora giacente nei depositi fiduciari, in natura o incorporato in altri prodotti finiti, è dovuta, in aggiunta dell'imposta di fabbricazione, una imposta addizionale di L. 35 per chilogrammo. Lo stesso zucchero non ancora venduto deve essere ceduto ad un prezzo non inferiore a L. 145 per chilogrammo base cristallino, salva l'applicazione della vigente imposta di fabbricazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1949

EINAUDI DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI