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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1969)
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Testo in vigore dal:  15-2-1949 al: 30-10-1965
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Agli allievi dell'Accademia della guardia di finanza è attribuita una indennità giornaliera pari all'importo della paga iniziale di finanziere.
L'indennità di cui sopra sarà corrisposta agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio, mentre ne sarà sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.