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LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1580

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1969)
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Testo in vigore dal: 31-5-1969
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  allievi dell'Accademia della guardia di finanza e' attribuita
una  indennita'  giornaliera  pari all'importo della paga iniziale di
finanziere. ((2))
  La  corresponsione  dell'indennita' di cui sopra sara' sospesa agli
allievi  durante  i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in
luoghi  di  cura  o  di  licenza  straordinaria  per  infermita'  non
dipendenti da causa di servizio. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  13  ottobre 1965, n. 1172 ha disposto (con l'art. 4) che le
modifiche hanno effetto dal 1 ottobre 1964.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  22 maggio 1969, n. 240 ha disposto (con l'art. 1) che "Agli
allievi  dell'accademia  della  guardia  di  finanza, delle accademie
militari   dell'esercito,   della   marina   e   dell'aeronautica   e
dell'accademia  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica sicurezza e'
attribuito,  a  decorrere  dal  primo del mese successivo a quello di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  assegno giornaliero
d'importo pari alla meta' della paga iniziale lorda del finanziere in
ferma  volontaria, in sostituzione dell'indennita' giornaliera di cui
al  primo  comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948,n. 1580
che e' soppressa.".