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LEGGE 18 dicembre 1948, n. 1529

Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1949 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria, che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1948, è corrisposto, oltre all'indennità relativa al periodo predetto, uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennità di caropane.