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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1522

Autorizzazione della spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.

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Testo in vigore dal:  14-1-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di Istituzioni pubbliche di beneficenza e di Enti pubblici di assistenza.
La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-1949.