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LEGGE 29 dicembre 1948, n. 1522

Autorizzazione della spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, anche a sollievo della disoccupazione operaia.

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Testo in vigore dal: 14-1-1949
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la spesa di lire venti miliardi per l'esecuzione di
opere  pubbliche  straordinarie  urgenti  a  pagamento non differito,
anche  di  competenza  di  Amministrazioni provinciali e comunali, di
Istituzioni   pubbliche   di   beneficenza  e  di  Enti  pubblici  di
assistenza.
  La  suddetta  somma  sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa  del  Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario
1948-1949.