stai visualizzando l'atto

LEGGE 21 dicembre 1948, n. 1440

Provvedimenti in materia di diritti erariali ed istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  24-12-1948 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, è sostituito dal seguente:
"Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, non superiori a L. 50............. 15 %
per i prezzi, non compreso i diritto
erariale, da oltre L. 50 e non superiori a
L. 100...................................... 30 %
per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, da oltre L. 100 e non superiori a
L. 150...................................... 40 %
per i prezzi, non compreso il diritto
erariale, superiori a L. 150................ 50 % ".