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LEGGE 18 ottobre 1948, n. 1291

Aumento di pene pecuniarie per contravvenzioni a norme di polizia in materia di bonifica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-11-1948 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 143, n. 3, del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, è così modificato:
"3) l'ammenda da lire cinquanta a lire duecentocinquanta, secondo che trattasi di pecora o di capra e grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.
L'ammenda non può in nessun caso essere minore di lire cinquanta né, qualunque sia il numero delle bestie superiore a lire quindicimila".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1948

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - GRASSI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI