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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1128

Attribuzione dell'indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 17-9-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948;
                               Art. 1.

  Anche al personale insegnante e direttivo, di ruolo e non di ruolo,
delle  scuole di ogni ordine e grado, che non sia gia' compreso nelle
disposizioni  del  decreto  legislativo  11  marzo  1948,  n. 240, e'
attribuita un'indennita' di studio e di lavoro straordinario.
  Al  personale  direttivo delle scuole di ogni ordine e grado di cui
al comma precedente e' attribuita anche un'indennita' di carica.