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DECRETO LEGISLATIVO 11 marzo 1948, n. 240

Miglioramenti economici al personale direttivo, insegnante ed educativo degli Istituti di istruzione e di educazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1961)
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Testo in vigore dal:  27-4-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1


Ai professori di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori e al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, è corrisposta in aggiunta allo stipendio, una indennità di studio non computabile agli effetti della pensione, di L. 5000 mensili.
L'indennità di studio è corrisposta anche ai professori non di ruolo delle dette scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado, nonché ai professori non di ruolo degli educandati femminili, nella misura di L. 3000 mensili.
In nessun caso potrà essere percepita più di una indennità di studio.