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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947, n. 1870

Modificazione dello statuto dell'Università degli studi di Palermo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 92, che in conseguenza delle modifiche apportate col citato decreto 13 luglio 1947, n. 826 diventa art. 95, e gli articoli successivi vengono sostituiti dai seguenti:
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Scuole di specializzazione
Art. 95. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909:
scuola di medicina generale;
scuola di chirurgia generale;
scuola di ostetricia e ginecologia;
scuola di oculistica;
scuola di malattie nervose e mentali;
scuola di ortopedia;
scuola di pediatria;
scuola di malattie cutanee e veneree;
scuola di igiene;
scuola di medicina legale e delle assicurazioni;
scuola di radiologia medica e radioterapia;
scuola di tisiologia e malattie polmonari.
Art. 96. - La durata di ciascuna scuola è fissata in:
cinque anni per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia generale;
quattro anni per quella di ostetricia e ginecologia;
tre anni per quelle di ortopedia, oculistica, malattie nervose e mentali;
due anni per quelle di pediatria, malattie cutanee e veneree, radiologia, tisiologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni.
Art. 97. - Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è il professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione.
Ove ciò non sia possibile, la direzione è affidata dal Ministro su proposta della Facoltà ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti bella scuola stessa.

Art.

98. - Gli insegnanti sono scelti tra i professori di ruolo ed incaricati, liberi docenti, aiuti ed assistenti universitari, primari ospitalieri ed anche tra persone di conosciuta competenza nella specialità. Le relative proposte vengono di volta in volta approvate dalla Facoltà. 99. - La sede della scuola è la rispettiva clinica od istituto universitario specializzato. Con speciale convenzione proposta dalla Facoltà di medicina e chirurgia ed approvata dalle autorità accademiche può trovare sede in istituto extrauniversitario specializzato che offra sicure garanzie di insegnamento teorico e pratico.

Art. 1

Art. 100. - Gli insegnamenti delle materie sono fissati nello statuto di ciascuna, scuola; a questi possono essere sempre aggiunti altri con approvazione della Facoltà di medicina e chirurgia.
Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea.
Gli insegnamenti possono avere anziché carattere di lezioni cattedratiche quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina.
È obbligatorio per gli allievi un periodo di internato che non può essere complessivamente inferiore alla metà della durata del corso.
Art. 101. - I programmi di ogni scuola e gli orari vengono compilati di anno in anno dal direttore della scuola sottoposti all'approvazione della Facoltà e quindi resi pubblici.
Art. 102. - La vigilanza sul funzionamento delle scuole compete al preside della Facoltà di medicina e chirurgia; la sorveglianza sugli iscritti spetta al direttore della scuola. Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia ed al rettore.
Art. 103. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti è di cinque per ogni anno di corso nelle scuole che hanno durata di cinque, quattro, tre anni, di otto per le scuole che hanno durata di due anni.
In linea eccezionale con parere della Facoltà, possono far parte di un corso in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o provenienti da altre scuole.
Il direttore di ciascuna scuola può stabilire un numero minimo di iscrizione; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore della scuola, sentito il parere della Facoltà, può non iniziare i corsi; ma gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire la scuola.
Art. 104. - A queste scuole di specializzazione sono ammessi soltanto laureati in medicina e chirurgia. Il diploma, sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica.
Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione.
La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore della università corredata dai diploma di maturità classica o scientifica, di diploma di laurea originale della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Il direttore della scuola valuta la carriera ed i titoli del candidato, sottopone eventualmente i candidati ad un esame di accertamento della preparazione, e stabilisce una motivata graduatoria per l'iscrizione, che deve essere approvata dalla facoltà.
Art. 105. - A quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica preparazione tecnica e culturale nella specialità può essere consentita su proposta del direttore della scuola ed approvazione motivata della Facoltà una abbreviazione di corso che non può superare la metà della durata degli studi per le scuole a numero di anni pari, il primo biennio per quelli triennali ed il primo triennio per quelli quinquennali.
Soltanto in casi eccezionali per assistenti universitari effettivi, incaricati o straordinari, che abbiano una frequenza nella specialità pari alla durata del corso di specializzazione, con approvazione del Senato accademico, è prevista la possibilità di presentarsi all'esame di diploma di specializzazione.
Questi candidati devono comunque pagare le tasse e sopratasse dell'ultimo anno della scuola. Chi ottiene abbreviazione di corso deve superare tutti gli esami per essere ammesso a conseguire il diploma.
Gli iscritti non debbono avere impegni ospedalieri o di pratica privata che li possano distogliere dalla frequenza e dalle esercitazioni. La mancata frequenza esclude dagli esami su parere del direttore della scuola; se recidiva anche nell'anno successivo su parere della Facoltà l'allievo viene escluso dal proseguimento del corso.
Art. 106. - Per ottenere il diploma di specialista è necessario:
avere eseguito l'internato nell'istituto prescelto e per il tempo stabilito;
avere eseguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio, l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi;
aver superato gli esami teorici e pratici della scuola;
presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma.
Art. 107. - Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole, sono quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina.
La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà.
Art. 108. - Le commissioni per gli esami di profitto composte di non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal preside su proposta del direttore della scuola.
L'esame di profitto alla fine di ogni anno di corso consiste in una unica prova teorico pratica.
La commissione per l'esame di diploma è costituita da cinque membri nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario.
I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista".
Art. 109. - Scuola di specializzazione in medicina generale.
1° anno: Semeiotica medica - Chimica clinica - Microscopia clinica - Patologia e clinica medica.
2° anno: Anatomia patologica - Batteriologia - Semeiotica medica - Patologia e clinica medica.
3° anno: Anatomia patologica - Sierologia - Immunologia - Semeiotica medica - Patologia medica - Clinica medica.
4° anno: Tecniche mediche - Clinica medica - Radiologia - Terapia. 5° anno: Clinica e tecnica medica - Radiologia - Terapia.
Art. 110. - Scuola di specializzazione in chirurgia generale.
1° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica.
2° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica.
3° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica.
4° anno: Anatomia e istologia patologica - Radiologia - Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica.
5° anno: Anatomia e istologia patologica - Radiologia - Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica.
Art. 111. - Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica.
1° anno: Anatomia embriologia dell'apparato urogenitale femminile - Semeiotica ostetrica - Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio - Clinica ostetrico-ginecologica.
2° anno: Anatomia e istologia patologica - Semeiotica ostetrica - Radiologia ostetrica e terapia - Patologia e clinica della gravidanza, parto e puerperio - Operazioni ostetriche - Clinica ostetrica e ginecologica.
3° anno: Microbiologia e immunologia in clinica ostetrico-ginecologica - Puericultura pre e post-natale Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza - Radiologia e radioterapia ostetrico-ginecologica - Clinica ostetrico-ginecologica. 4° anno: Chimica biologica, - Urologia ostetrico-ginecologica - Venereologia ostetrico-ginecologica - Medicina legale in rapporto alla specialità - Operazioni ginecologiche - Clinica ostetrico-ginecologica.
Art. 112. Scuola di specializzazione in ortopedia.
1° anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato osteomio-articolare - Anatomia e istologia patologica - Semeiotica clinica - Patologia e clinica ortopedica - Microbiologia - Immunologia - Ricambio.
2° anno: Patologia e clinica ortopedica - Radiodiagnostica - Neuropatologia del sistema nervoso.
30 anno: Operazioni ortopediche - Protesi e tecnica di apparecchi ortopedici - Infortunistica - Terapia fisica - Clinica ortopedica.
Art. 113. - Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali.
1° anno: Anatomia e fisiologia del sistema nervoso - Semeiotica neurologica e delle malattie mentali - Patologia e clinica delle malattie del sistema nervoso - Batteriologia, immunologia della specialità.
2° anno: Anatomia patologica - Istopatologia del sistema nervoso - Elettro e radio-diagnostica - Patologia delle malattie mentali e del sistema nervoso - Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose - Sierologia Clinica neurologica e psichiatrica - Ricambio in rapporto alle malattie nervose e mentali.
3° anno: Clinica psichiatrica - Clinica neurologica - Terapia delle malattie nervose e mentali (elettroterapia, malarioterapia, pirototerapia, shock-terapia) - Chirurgia del sistema nervoso - Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche e neurologiche) - Psicologia.
Art. 114. - Scuola di specializzazione in clinica oculistica.
1° anno: Embriologia, anatomia, e fisiologia dell'apparato visivo - Ottica fisiologica - Semeiotica oculare - Patologia e clinica oculistica.
2° anno: Istologia patologica dell'apparato visivo - Oftalmoscopia - Biomicroscopia oculare - Patologia e clinica- oculistica - Traumatologie oculari - Infortunistica oculare - Chimica biologica in rapporto alla specialità.
3° anno: Microbiologia e sierologia - Oftalmologia tropicale - Vizi di refrazione e loro correzione - Patologia e clinica oculistica - Terapia medica e chirurgica oculare - Tecnica operatoria - Rinologia, neuropatologia, radiologia in rapporto alle malattie oculari - Igiene e profilassi oculare.
Art. 115. - Scuola di specializzazione in pediatria.
1° anno: Puericultura - Tecnica di laboratorio - Anatomia e istologia patologica - Microbiologia e parassitologia - Patologia pediatrica e semeiotica.
2° anno: Chirurgia infantile ed ortopedia - Malattie cutanee e veneree - Malattie di orecchi, naso e gola - Legislazione sanitaria ed igiene scolastica - Clinica pediatrica e terapia.
Art. 116. - Scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree.
1° anno: Anatomia della pelle e degli organi urogenitali - Fisiopatologia cutanea e degli organi genitourinari - Semeiotica cutanea - Microbiologia, parassitologia, sierologia in rapporto alle malattie cutanee e veneree - Patologia clinica - Profilassi e terapia della sifilide e delle malattie veneree - Clinica dermatologica.
2° anno: Istopatologia cutanea - Indagini sierologiche e del ricambio - Malattie interne e chirurgiche in rapporto con la dermosifilopatia - Dermatosi professionali - Radiologia in dermatologia - Tecnica terapeuticadermatologica - Patologia e clinica dermatologica.
Art. 117. - Scuola di specializzazione in igiene.
1° anno: Microbiologia, parassitologia - Immunologia con relativa esercitazione di laboratorio - Elementi di statistica - Etiologia - Epidemiologia, profilassi dalle malattie da infezioni - Corso teorico pratico di disinfezione.
2° anno: Suolo, aria, acqua, chimica e fisica applicate all'igiene - Igiene individuale - Igiene dell'alimentazione - Igiene del lavoro - Igiene coloniale - Igiene degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni - Igiene dell'accrescimento, scolastica, ospedaliera, ferroviaria - Igiene sanitaria - Legislazione e polizia sanitaria.
Art. 118. - Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.
1° anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica - Tecnica delle autopsie giudiziarie - Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio) - Questioni medico legali in rapporto al diritto penale e civile - Elementi di diritto pubblico e privato - Elementi di diritto penale processuale e penale - Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni.
2° anno: Tecnica delle perizie medico-legali - Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica - Chimica e tossicologia forense - Traumatologia forense (semeiotica) - Malattie del lavoro - Medicina legale assicurativa - Infortunistica medico-legale - Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni - Invalidità e rieducazione professionale - Polizia scientifica e medico-giudiziaria - Psicologia forense e antropologia criminale.
Art. 119. - Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia.
1° anno: Fisica ed elettrotecnica applicata alla radiologia - Radiobiologia - Tecnica e metodica delle radiodiagnosi - Tecnica e metodica della radioterapia - Studio radiologico dei diversi organi ed apparati normali - Semeiotica comparata, fisica e radiologica e metodologia speciale - Radiodiagnostica con speciale riguardo alle lesioni chirurgiche (traumatologiche, ortopediche, localizzazioni di corpi estranei).
2° anno: Radiodiagnostica delle malattie interne generali - Metodologia ed applicazioni nelle varie specialità medico-chirurgiche - Radioterapia (roentgen, radium, irradiazioni varie).
Art. 120. - Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie polmonari.
1° anno: Anatomia e istologia normale e patologia dell'apparato respiratorio - Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana - Corso di autopsie - Fisiopatologia e fisio-meccanica dell'apparato respiratorio - Patologia clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto - Patologia clinica e terapia della tubercolosi della infanzia - Tubercolosi delle prime vie respiratorie - Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana - Tecnica dispensariale, lotta antitubercolare, igiene e profilassi sociale, legislazione sanitaria - Microbiologia della tubercolosi e di altre malattie dell'apparato respiratorio - Sierologia - Esami di laboratorio.
2° anno: Anatomia e istologia patologica dell'apparato respiratorio - Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana - Corso di autopsie - Patologia, clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto - Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Chirurgia della tubercolosi polmonare e di altre forme tubercolari - Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana - Tecnica sanatoriale - Tubercolosi degli organi del movimento - Tubercolosi cutanea e dei genitali maschili - Tubercolosi delle vie urinarie - Tubercolosi dei genitali femminili - Tubercolosi e gravidanza - Lavoro e tubercolosi - Infortunistica - Biochimica, ricambio, alterazione del sangue nella tubercolosi - Esami di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con i regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30

ottobre 1930, n. 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n.

1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre

1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11

luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, e con il decreto del

Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Viste le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 92, che in conseguenza delle modifiche apportate col citato

decreto 13 luglio 1947, n. 826 diventa art. 95, e gli articoli successivi vengono sostituiti dai seguenti: FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA Scuole di specializzazione Art. 95. - Presso la Facoltà di medicina e chirurgia sono istituite le seguenti scuole di specializzazione che conferiscono diplomi di "specialisti nelle discipline professionali medico-chirurgiche" ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 31

dicembre 1923, n. 2909: scuola di medicina generale; scuola di chirurgia generale; scuola di ostetricia e ginecologia; scuola di oculistica; scuola di malattie nervose e mentali; scuola di ortopedia; scuola di pediatria; scuola di malattie cutanee e veneree; scuola di igiene; scuola di medicina legale e delle assicurazioni; scuola di radiologia medica e radioterapia; scuola di tisiologia e malattie polmonari. Art. 96. - La durata di ciascuna scuola è fissata in: cinque anni per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia generale; quattro anni per quella di ostetricia e ginecologia;

tre anni per quelle di ortopedia, oculistica, malattie nervose e mentali;

due anni per quelle di pediatria, malattie cutanee e veneree,

radiologia, tisiologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni. Art. 97. - Il direttore di ciascuna scuola di specializzazione è il professore che tiene a titolo ufficiale l'insegnamento che forma oggetto della specializzazione.

Ove ciò non sia possibile, la direzione è affidata dal Ministro su proposta della Facoltà ad un professore di ruolo il cui insegnamento sia compreso tra quelli impartiti bella scuola stessa. Art. 98. - Gli insegnanti sono scelti tra i professori di ruolo ed

incaricati, liberi docenti, aiuti ed assistenti universitari, primari ospitalieri ed anche tra persone di conosciuta competenza nella specialità. Le relative proposte vengono di volta in volta approvate dalla Facoltà. Art. 99. - La sede della scuola è la rispettiva clinica od istituto universitario specializzato. Con speciale convenzione proposta dalla Facoltà di medicina e chirurgia ed approvata dalle autorità accademiche può trovare sede in istituto extrauniversitario specializzato che offra sicure garanzie di insegnamento teorico e pratico. Art. 100. - Gli insegnamenti delle materie sono fissati nello

statuto di ciascuna, scuola; a questi possono essere sempre aggiunti altri con approvazione della Facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli per gli studenti del corso di laurea. Gli insegnamenti possono avere anziché carattere di lezioni cattedratiche quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. È obbligatorio per gli allievi un periodo di internato che non può essere complessivamente inferiore alla metà della durata del corso. Art. 101. - I programmi di ogni scuola e gli orari vengono compilati di anno in anno dal direttore della scuola sottoposti all'approvazione della Facoltà e quindi resi pubblici. Art. 102. - La vigilanza sul funzionamento delle scuole compete al preside della Facoltà di medicina e chirurgia; la sorveglianza sugli iscritti spetta al direttore della scuola. Tutte le questioni che riguardano il funzionamento delle scuole comprese quelle concernenti la carriera scolastica degli allievi sono deferite all'esame della Facoltà di medicina e chirurgia ed al rettore. Art. 103. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti è di cinque per ogni anno di corso nelle scuole che hanno

durata di cinque, quattro, tre anni, di otto per le scuole che hanno durata di due anni.

In linea eccezionale con parere della Facoltà, possono far parte

di un corso in soprannumero allievi stranieri, allievi ripetenti o provenienti da altre scuole. Il direttore di ciascuna scuola può stabilire un numero minimo di

iscrizione; qualora questo numero non venga raggiunto, il direttore

della scuola, sentito il parere della Facoltà, può non iniziare i corsi; ma gli allievi in corso di studio hanno diritto a proseguire la scuola. Art. 104. - A queste scuole di specializzazione sono ammessi

soltanto laureati in medicina e chirurgia. Il diploma, sarà rilasciato soltanto a coloro che siano abilitati all'esercizio della professione medico-chirurgica. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di una scuola di specializzazione. La domanda di ammissione alla scuola va diretta al rettore della università corredata dai diploma di maturità classica o

scientifica, di diploma di laurea originale della carriera scolastica e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Il

direttore della scuola valuta la carriera ed i titoli del candidato, sottopone eventualmente i candidati ad un esame di accertamento della

preparazione, e stabilisce una motivata graduatoria per l'iscrizione, che deve essere approvata dalla facoltà. Art. 105. - A quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica preparazione tecnica e culturale nella specialità può essere consentita su proposta del direttore della scuola ed approvazione motivata della Facoltà una abbreviazione di corso che non può superare la metà

della durata degli studi per le scuole a numero di anni pari, il primo biennio per quelli triennali ed il primo triennio per quelli quinquennali.

Soltanto in casi eccezionali per assistenti universitari effettivi,

incaricati o straordinari, che abbiano una frequenza nella

specialità pari alla durata del corso di specializzazione, con

approvazione del Senato accademico, è prevista la possibilità di presentarsi all'esame di diploma di specializzazione. Questi candidati devono comunque pagare le tasse e sopratasse dell'ultimo anno della scuola. Chi ottiene abbreviazione di corso deve superare tutti gli esami per essere ammesso a conseguire il diploma. Gli iscritti non debbono avere impegni ospedalieri o di pratica privata che li possano distogliere dalla frequenza e dalle esercitazioni. La mancata frequenza esclude dagli esami su parere del direttore della scuola; se recidiva anche nell'anno successivo su parere della Facoltà l'allievo viene escluso dal proseguimento del corso. Art. 106. - Per ottenere il diploma di specialista è necessario: avere eseguito l'internato nell'istituto prescelto e per il tempo stabilito;

avere eseguito le esercitazioni cliniche e di laboratorio, l'assistenza e l'esecuzione degli atti operativi; aver superato gli esami teorici e pratici della scuola; presentare una tesi corredata di contributi personali e discutere oralmente la tesi stessa nell'esame di diploma.

Art. 107. - Le tasse e sopratasse per gli iscritti alle scuole, sono quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso di studi è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta della Facoltà. Art. 108. - Le commissioni per gli esami di profitto composte di

non meno di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal preside su proposta del direttore della scuola. L'esame di profitto alla fine di ogni anno di corso consiste in una unica prova teorico pratica. La commissione per l'esame di diploma è costituita da cinque

membri nominati dal preside della Facoltà, udito il direttore della scuola e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista". Art. 109. - Scuola di specializzazione in medicina generale. 1° anno: Semeiotica medica - Chimica clinica - Microscopia clinica - Patologia e clinica medica. 2° anno: Anatomia patologica - Batteriologia - Semeiotica medica - Patologia e clinica medica. 3° anno: Anatomia patologica - Sierologia - Immunologia - Semeiotica medica - Patologia medica - Clinica medica. 4° anno: Tecniche mediche - Clinica medica - Radiologia - Terapia. 5° anno: Clinica e tecnica medica - Radiologia - Terapia. Art. 110. - Scuola di specializzazione in chirurgia generale. 1° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica. 2° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica. 3° anno: Patologia e semeiotica chirurgica - Medicina operatoria - Clinica chirurgica. 4° anno: Anatomia e istologia patologica - Radiologia - Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica. 5° anno: Anatomia e istologia patologica - Radiologia - Traumatologia e chirurgia d'urgenza - Clinica chirurgica. Art. 111. - Scuola di specializzazione in clinica ostetrica e ginecologica. 1° anno: Anatomia embriologia dell'apparato urogenitale femminile -

Semeiotica ostetrica - Fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio - Clinica ostetrico-ginecologica. 2° anno: Anatomia e istologia patologica - Semeiotica ostetrica - Radiologia ostetrica e terapia - Patologia e clinica della

gravidanza, parto e puerperio - Operazioni ostetriche - Clinica ostetrica e ginecologica. 3° anno: Microbiologia e immunologia in clinica ostetrico-ginecologica - Puericultura pre e post-natale Igiene e legislazione sanitaria in rapporto alla gravidanza - Radiologia e radioterapia ostetrico-ginecologica - Clinica ostetrico-ginecologica.

4° anno: Chimica biologica, - Urologia ostetrico-ginecologica - Venereologia ostetrico-ginecologica - Medicina legale in rapporto alla specialità - Operazioni ginecologiche - Clinica ostetrico-ginecologica. Art. 112. Scuola di specializzazione in ortopedia. 1° anno: Anatomia e fisiologia dell'apparato osteomio-articolare - Anatomia e istologia patologica - Semeiotica clinica - Patologia e clinica ortopedica - Microbiologia - Immunologia - Ricambio. 2° anno: Patologia e clinica ortopedica - Radiodiagnostica - Neuropatologia del sistema nervoso. 30 anno: Operazioni ortopediche - Protesi e tecnica di apparecchi ortopedici - Infortunistica - Terapia fisica - Clinica ortopedica. Art. 113. - Scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali. 1° anno: Anatomia e fisiologia del sistema nervoso - Semeiotica neurologica e delle malattie mentali - Patologia e clinica delle

malattie del sistema nervoso - Batteriologia, immunologia della specialità. 2° anno: Anatomia patologica - Istopatologia del sistema nervoso - Elettro e radio-diagnostica - Patologia delle malattie mentali e del sistema nervoso - Oftalmologia in rapporto alle malattie nervose - Sierologia Clinica neurologica e psichiatrica - Ricambio in rapporto alle malattie nervose e mentali. 3° anno: Clinica psichiatrica - Clinica neurologica - Terapia delle

malattie nervose e mentali (elettroterapia, malarioterapia,

pirototerapia, shock-terapia) - Chirurgia del sistema nervoso - Medicina legale in rapporto alla psichiatria (perizie psichiatriche e neurologiche) - Psicologia. Art. 114. - Scuola di specializzazione in clinica oculistica.

1° anno: Embriologia, anatomia, e fisiologia dell'apparato visivo - Ottica fisiologica - Semeiotica oculare - Patologia e clinica oculistica. 2° anno: Istologia patologica dell'apparato visivo - Oftalmoscopia - Biomicroscopia oculare - Patologia e clinica- oculistica - Traumatologie oculari - Infortunistica oculare - Chimica biologica in rapporto alla specialità. 3° anno: Microbiologia e sierologia - Oftalmologia tropicale - Vizi di refrazione e loro correzione - Patologia e clinica oculistica -

Terapia medica e chirurgica oculare - Tecnica operatoria - Rinologia,

neuropatologia, radiologia in rapporto alle malattie oculari - Igiene e profilassi oculare. Art. 115. - Scuola di specializzazione in pediatria. 1° anno: Puericultura - Tecnica di laboratorio - Anatomia e istologia patologica - Microbiologia e parassitologia - Patologia pediatrica e semeiotica. 2° anno: Chirurgia infantile ed ortopedia - Malattie cutanee e

veneree - Malattie di orecchi, naso e gola - Legislazione sanitaria ed igiene scolastica - Clinica pediatrica e terapia. Art. 116. - Scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree. 1° anno: Anatomia della pelle e degli organi urogenitali - Fisiopatologia cutanea e degli organi genitourinari - Semeiotica

cutanea - Microbiologia, parassitologia, sierologia in rapporto alle malattie cutanee e veneree - Patologia clinica - Profilassi e terapia della sifilide e delle malattie veneree - Clinica dermatologica. 2° anno: Istopatologia cutanea - Indagini sierologiche e del ricambio - Malattie interne e chirurgiche in rapporto con la dermosifilopatia - Dermatosi professionali - Radiologia in dermatologia - Tecnica terapeuticadermatologica - Patologia e clinica dermatologica. Art. 117. - Scuola di specializzazione in igiene.

1° anno: Microbiologia, parassitologia - Immunologia con relativa esercitazione di laboratorio - Elementi di statistica - Etiologia -

Epidemiologia, profilassi dalle malattie da infezioni - Corso teorico pratico di disinfezione.

2° anno: Suolo, aria, acqua, chimica e fisica applicate all'igiene - Igiene individuale - Igiene dell'alimentazione - Igiene del lavoro - Igiene coloniale - Igiene degli aggregati urbani e rurali e delle

abitazioni - Igiene dell'accrescimento, scolastica, ospedaliera, ferroviaria - Igiene sanitaria - Legislazione e polizia sanitaria. Art. 118. - Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni. 1° anno: Tecnica delle autopsie e diagnostica anatomo-patologica - Tecnica delle autopsie giudiziarie - Microscopia legata alla medicina legale (laboratorio) - Questioni medico legali in rapporto al diritto penale e civile - Elementi di diritto pubblico e privato - Elementi di diritto penale processuale e penale - Elementi di legislazione del lavoro e delle assicurazioni. 2° anno: Tecnica delle perizie medico-legali - Semeiotica medica negli operai assicurati ed infortunistica - Chimica e tossicologia forense - Traumatologia forense (semeiotica) - Malattie del lavoro - Medicina legale assicurativa - Infortunistica medico-legale - Elementi di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni - Invalidità e rieducazione professionale - Polizia scientifica e medico-giudiziaria - Psicologia forense e antropologia criminale. Art. 119. - Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia. 1° anno: Fisica ed elettrotecnica applicata alla radiologia - Radiobiologia - Tecnica e metodica delle radiodiagnosi - Tecnica e metodica della radioterapia - Studio radiologico dei diversi organi

ed apparati normali - Semeiotica comparata, fisica e radiologica e metodologia speciale - Radiodiagnostica con speciale riguardo alle

lesioni chirurgiche (traumatologiche, ortopediche, localizzazioni di corpi estranei). 2° anno: Radiodiagnostica delle malattie interne generali - Metodologia ed applicazioni nelle varie specialità

medico-chirurgiche - Radioterapia (roentgen, radium, irradiazioni varie). Art. 120. - Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie polmonari. 1° anno: Anatomia e istologia normale e patologia dell'apparato respiratorio - Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana - Corso di autopsie - Fisiopatologia e fisio-meccanica dell'apparato respiratorio - Patologia clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto - Patologia clinica e terapia della tubercolosi della infanzia - Tubercolosi delle prime vie respiratorie - Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana

- Tecnica dispensariale, lotta antitubercolare, igiene e profilassi

sociale, legislazione sanitaria - Microbiologia della tubercolosi e di altre malattie dell'apparato respiratorio - Sierologia - Esami di laboratorio. 2° anno: Anatomia e istologia patologica dell'apparato respiratorio - Anatomia patologica delle varie forme di tubercolosi umana - Corso

di autopsie - Patologia, clinica e terapia delle malattie tubercolari mediche dei vari sistemi dell'adulto - Patologia clinica e terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio - Chirurgia della tubercolosi polmonare e di altre forme tubercolari - Radiologia della tubercolosi polmonare e di altre forme della tubercolosi umana - Tecnica sanatoriale - Tubercolosi degli organi del movimento - Tubercolosi cutanea e dei genitali maschili - Tubercolosi delle vie urinarie - Tubercolosi dei genitali femminili - Tubercolosi e

gravidanza - Lavoro e tubercolosi - Infortunistica - Biochimica,

ricambio, alterazione del sangue nella tubercolosi - Esami di laboratorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948

Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 3. - FRASCA