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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 774

Modificazioni alla legge 19 gennaio 1942, n. 24, sull'Ente Acquedotti Siciliani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  11-7-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


L'Ente Acquedotti Siciliani provvede al finanziamento delle opere di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1942, n. 24:
a) con le somme che saranno assegnate a favore dell'Ente;
b) col ricavo dei mutui di favore da contrarre a termini dell'art. 4 della stessa legge 19 gennaio 1942, n. 24, modificato come ai successivi articoli 3 e 5.
Alla spesa complessiva delle opere si fa fronte, fino alla concorrenza del 50%, con le assegnazioni di cui alla lettera a), e per il residuo 50%, a mezzo dei mutui di favore, di cui alla lettera b).